L’autorità di revisione, intesa come il Servizio Commercio e cooperazione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, rilascia su richiesta dell’ente cooperativo interessato il certificato di revisione, se dall’ultima revisione effettuata non sono emerse gravi irregolarità (per gravi regolarità si intendono quelle elencate all’art. 31, comma 2 della L.R. 8/05).
In caso contrario, l’autorità di revisione indica sinteticamente nel certificato le gravi irregolarità rilevate.
Richiesta enti cooperativi non aderenti
Il certificato di avvenuta revisione può essere richiesto direttamente al Servizio Commercio e cooperazione dall’ente cooperativo interessato:
a) per vie brevi;
in tal caso, si dovrà fornire 1 marca da bollo da apporre al certificato, salvo indicazione dei motivi di esclusione.
b) tramite l’utilizzo del seguente modulo;
In tal caso si dovranno fornire 2 marche da bollo, una da apporre alla domanda di rilascio e una da apporre al certificato, salvo indicazione dei motivi di esclusione.
Richiesta enti cooperativi aderenti
Gli enti cooperativi aderenti alla Federazione Trentina della cooperazione dovranno richiedere il certificato di avvenuta revisione alla stessa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Nel caso in cui l’ente cooperativo non sia stato sottoposto a revisione, può rilasciare una dichiarazione con la quale attesta la sussistenza dei requisiti mutualistici utilizzando il modulo seguente.
La dichiarazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di redazione all’autorità di revisione, la quale può disporre la revisione dell’ente cooperativo.