Le iniziative previste dalla Legge Regionale 28 luglio 1988, n. 15 possono essere realizzate direttamente dalla Provincia avvalendosi della collaborazione di tutti quei soggetti ritenuti idonei per raggiungere, in modo ottimale, le finalità della legge.
L’Amministrazione provinciale, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni o atti equivalenti, può avvalersi della collaborazione di Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di società cooperative e loro consorzi, di enti ed organizzazioni sia pubblici che privati, nonché di persone fisiche, per realizzare tutte le iniziative previste dall’articolo 3 della Legge Regionale e raggruppate all’articolo 5 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 1 aprile 2003.
La proposta di progetto deve essere inoltrata entro il 30 novembre di ciascun anno per le iniziative che si intendono avviare nel medesimo anno.
La modulistica (interamente scaricabile nella sezione Modulistica), da inoltrare al Servizio Commercio e cooperazione, si compone di:
Ogni proposta di progetto deve riguardare una sola iniziativa e deve essere presentata prima dell’inizio della stessa.